Cos'è il danno estetico. Il danno
estetico consiste nella lesione dell’aspetto esteriore della persona ed è una
componente del danno biologico.
Nella
chirurgia estetica si parla oggi di “obbligazioni di garanzia”, nel senso che
il chirurgo deve assicurare il risultato pattuito e/o promesso.
Nell’ambito
della chirurgia e dei trattamenti estetici, non può farsi ricorso al principio
“soddisfatti o rimborsati”, ma il professionista che esegue l’intervento è
tenuto ad informare il paziente in ordine non solo ai possibili rischi
dell’intervento medesimo, ma anche in ordine alla conseguibilità di un
miglioramento effettivo dell’aspetto fisico.
Se l’operazione
non ha risolto il problema estetico ed il paziente si ritrova nello stesso
status ante quo, ovvero se ha addirittura subito danni ulteriori, accertato
l’inadempimento del medico non può non conseguire il risarcimento del danno,
essendovi un inutile dispendio di tempo e di denaro unito all’inevitabile
stress psico-fisico dell’intervento che spesso dovrà essere ripetuto per
ottenere il risultato mancato, ovvero per porre rimedio all’intervento male
eseguito.
Non bisogna
dimenticare che per una persona non è indifferente subire una operazione,
ovvero subirne un numero maggiore in quanto ogni operazione chirurgica è
comunque causa di danni all’organismo, quantomeno sotto il profilo della
rottura dei tessuti.
Qualsiasi
operazione chirurgica nella stessa zona è causa di maggiori difficoltà e
problemi per il chirurgo che deve nuovamente incidere tessuti già alterati
dalla precedente operazione; comporta maggiori spese (ulteriore onorario
chirurgo ed equipe, maggiore degenza in clinica, ecc) e maggiori danni ai tessuti
interessati e maggiori traumi psico-fisici per il paziente.
Qualora la
lesione all’integrità psico-fisica si manifesti in forme suscettibili di
alterare o deturpare l’aspetto esteriore della persona pregiudicandola nei
rapporti interpersonali, il giudice deve tenerne conto in sede di liquidazione
del danno biologico complessivo, mediante un’adeguata personalizzazione
dell’entità del risarcimento.
In sostanza,
il danno estetico non andrà liquidato a parte, ma come componente del danno
biologico.
Quale danno deve essere risarcito. Il danno da
risarcire sarà il danno patrimoniale consistente rimborso delle spese per l'intervento e per la degenza anche per il nuovo intervento, qualora il danno sia risolvibile, nonché
il danno non patrimoniale per il danno biologico riportato, personalizzato in
relazione alle sottocategorie dei danni morali ed esistenziali.
Cosa
fare se si ha subito un danno estetico.
La materia
della responsabilità sanitaria è molto delicata e per avere la migliore tutela
occorre rivolgersi ad un avvocato specializzato, evitando di ricorre ad una
infortunistica o ad una associazione il cui personale non è preparato e
qualificato per gestire queste situazioni.
Peraltro, solo
l’Avvocato è legittimato a promuovere le azioni giudiziarie e, quindi, in
ultima analisi si finirebbe per essere tutelati da un avvocato convenzionato con
infortunistiche ed associazioni che non sempre è specializzato in questa
materia.
Se vorrai
essere seguito da me ed avere una consulenza GRATUITA sulla sussistenza della
responsabilità del medico ed in caso positivo essere seguito senza costi a tuo
carico, puoi contattarmi in studio (051.4122305) attivo 24/24h, oppure compilando questo modulo.
Avv. Andrea Cova
Nessun commento:
Posta un commento